Gli impianti di illuminazione pubblica sono soggetti all’applicazione delle verifiche di sicurezza elettrica ai sensi del DPR 462/01 sia per l’attivazione e sia per il corretto esercizio in sicurezza.

Gli impianti di pubblica illuminazione si sviluppano in prevalenza all’esterno e sono fortemente sollecitati dalle condizioni atmosferiche e da parte dell’ambiente, con criticità oggettive che richiedono costante manutenzione e controlli periodici.

Cosa prevede il DPR 462/01?

Il decreto DPR 462/01 prevede che il Datore di Lavoro (DL) ha l’obbligo di denunciare e sottoporre a verifica periodica gli impianti di terra nei luoghi di lavoro. 

Con il termine luoghi di lavoro si intendono “i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro” (DLgs 81/08, art. 62, comma 1, lett. a).

Circa gli impianti di illuminazione pubblica comunali, “l’azienda o unità produttiva” è costituita dal Comune, area in cui gli stessi impianti risultano installati ed accessibili ai lavoratori durante l’ambito del proprio lavoro.

Pertanto ne consegue che il Comune, come già detto, ha l’obbligo, di denunciare e far verificare periodicamente gli impianti di illuminazione pubblica ubicati nel proprio territorio.

L’obbligo grava sulla persona fisica che, all’interno del Comune, è datore di lavoro D.Lgs 81/08, art. 2, comma 1, lett. B, anche alla luce di eventuali deleghe di funzioni.

In linea generale la figura viene individuata nel Sindaco e, in alcuni casi specifici e documentati, dall’assessore competente. Peraltro le figure tecniche che, all’interno del Comune, gestiscono gli impianti di illuminazione pubblica, ma non hanno il potere decisionale e di spesa per adempiere a quanto previsto dal DPR 462/01, hanno in ogni caso l’obbligo di segnalare al responsabile (DL) la necessità di rispettare quanto previsto dalle leggi e norme di riferimento.

La sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica a tutela dell’intera popolazione

È importante ricordare che, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, la normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro, ove applicabile, è prevista a tutela non solo dei lavoratori, ma di qualunque soggetto che possa legittimamente accedere al luogo di lavoro, e dunque, nel caso di specie, l’intera popolazione.

Ne consegue che in caso di infortunio per folgorazione di una persona qualsiasi, venuta a contatto con una parte dell’impianto, accidentalmente in tensione, ma normalmente non in tensione, dell’elemento lesivo saranno coinvolti anche i soggetti che avrebbero dovuto provvedere a far effettuare i dovuti controlli e verifiche di legge.

Denuncia e verifica della sicurezza dell’impianto di illuminazione pubblica

Ogni impianto di illuminazione pubblica che ha il proprio impianto di terra deve essere denunciato all’INAIL mediante la nuova applicazione informatica denominata “CIVA”. 

I vecchi impianti denunciati all’ASL e/o all’Ispesl (altri enti preposti), devono richiedere la nuova matricola all’INAIL sempre secondo la suddetta applicazione.

Le verifiche periodiche sono a titolo oneroso e rientrano nell’obbligo del Sindaco che affida i controlli agli Enti Preposti (ASL, Organismi Abilitati) con formale incarico e comunicazione all’INAIL (app. CIVA).

Dal 1 gennaio 2020 le tariffe da applicare per dette verifiche, in base all’articolo 36 della Legge 8/2020, sono quelle previste dal Tariffario ISPESL del 7 luglio 2005 e calcolate in relazione alla potenza installata dell’impianto in prova, ovvero alla potenza disponibile, riportata nella bolletta elettrica. Il Tariffario è nazionale ed obbligatorio.

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