Categories Normative

La Sicurezza nella Manutenzione dei Veicoli Elettrici e Ibridi

Nell’era della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica, i veicoli elettrici ed ibridi stanno diventando sempre più comuni sulle nostre strade. Con questo cambiamento, emergono nuove sfide e necessità specialmente in termini di manutenzione e sicurezza. La manutenzione di questi veicoli non è solo una questione di meccanica, ma comporta anche un’importante componente elettrica.

Pertanto, si pone la questione: è necessario applicare specifiche normative per garantire la sicurezza durante tali operazioni?

La normativa CEI 11-27 gioca un ruolo cruciale in questo contesto. Secondo quanto in corso di pubblicazione con la “Guida alla manutenzione dei veicoli elettrici ed ibridi” (progetto C. 1317), diventa fondamentale adottare delle procedure specifiche all’atto dell’accettazione in officina di un veicolo elettrico o ibrido. Il responsabile del lavoro, che deve essere una persona qualificata PES (Persona Esperta), è incaricato di valutare e compilare l’ordine di lavorazione, specialmente se la manutenzione presenta un rischio elettrico.

Il rischio elettrico nei veicoli elettrici ed ibridi non è da sottovalutare. La presenza di componenti elettriche richiede una conoscenza approfondita e un’adeguata formazione per coloro che intervengono sulla manutenzione. In caso di lavorazioni che presentano rischi elettrici, è d’obbligo affidare il compito a un preposto PES, che può essere anche PEI (Persona Esperta Idonea), assumendo il ruolo di PL (lavoro fuori tensione, sotto tensione o in prossimità). 

Tuttavia, se la manutenzione non presenta rischi elettrici, può essere eseguita da un addetto senza professionalità elettrica (PEC). Questo dimostra la versatilità richiesta nel settore della manutenzione veicolare, dove le competenze devono estendersi oltre la meccanica tradizionale per abbracciare anche le nuove tecnologie.

In conclusione, l’evoluzione dei veicoli richiede un parallelo aggiornamento nelle normative di sicurezza e nelle competenze dei tecnici. La normativa CEI 11-27 e le guide come il progetto C. 1317 sono passi fondamentali per garantire che la manutenzione dei veicoli elettrici ed ibridi sia svolta in modo sicuro e efficiente, tutelando sia i tecnici che gli utilizzatori finali dei veicoli.

Categories DPR/462, Normative

Verifiche di sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica: normativa e obblighi

Gli impianti di illuminazione pubblica sono soggetti all’applicazione delle verifiche di sicurezza elettrica ai sensi del DPR 462/01 sia per l’attivazione e sia per il corretto esercizio in sicurezza.

Gli impianti di pubblica illuminazione si sviluppano in prevalenza all’esterno e sono fortemente sollecitati dalle condizioni atmosferiche e da parte dell’ambiente, con criticità oggettive che richiedono costante manutenzione e controlli periodici.

Cosa prevede il DPR 462/01?

Il decreto DPR 462/01 prevede che il Datore di Lavoro (DL) ha l’obbligo di denunciare e sottoporre a verifica periodica gli impianti di terra nei luoghi di lavoro. 

Con il termine luoghi di lavoro si intendono “i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro” (DLgs 81/08, art. 62, comma 1, lett. a).

Circa gli impianti di illuminazione pubblica comunali, “l’azienda o unità produttiva” è costituita dal Comune, area in cui gli stessi impianti risultano installati ed accessibili ai lavoratori durante l’ambito del proprio lavoro.

Pertanto ne consegue che il Comune, come già detto, ha l’obbligo, di denunciare e far verificare periodicamente gli impianti di illuminazione pubblica ubicati nel proprio territorio.

L’obbligo grava sulla persona fisica che, all’interno del Comune, è datore di lavoro D.Lgs 81/08, art. 2, comma 1, lett. B, anche alla luce di eventuali deleghe di funzioni.

In linea generale la figura viene individuata nel Sindaco e, in alcuni casi specifici e documentati, dall’assessore competente. Peraltro le figure tecniche che, all’interno del Comune, gestiscono gli impianti di illuminazione pubblica, ma non hanno il potere decisionale e di spesa per adempiere a quanto previsto dal DPR 462/01, hanno in ogni caso l’obbligo di segnalare al responsabile (DL) la necessità di rispettare quanto previsto dalle leggi e norme di riferimento.

La sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica a tutela dell’intera popolazione

È importante ricordare che, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, la normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro, ove applicabile, è prevista a tutela non solo dei lavoratori, ma di qualunque soggetto che possa legittimamente accedere al luogo di lavoro, e dunque, nel caso di specie, l’intera popolazione.

Ne consegue che in caso di infortunio per folgorazione di una persona qualsiasi, venuta a contatto con una parte dell’impianto, accidentalmente in tensione, ma normalmente non in tensione, dell’elemento lesivo saranno coinvolti anche i soggetti che avrebbero dovuto provvedere a far effettuare i dovuti controlli e verifiche di legge.

Denuncia e verifica della sicurezza dell’impianto di illuminazione pubblica

Ogni impianto di illuminazione pubblica che ha il proprio impianto di terra deve essere denunciato all’INAIL mediante la nuova applicazione informatica denominata “CIVA”. 

I vecchi impianti denunciati all’ASL e/o all’Ispesl (altri enti preposti), devono richiedere la nuova matricola all’INAIL sempre secondo la suddetta applicazione.

Le verifiche periodiche sono a titolo oneroso e rientrano nell’obbligo del Sindaco che affida i controlli agli Enti Preposti (ASL, Organismi Abilitati) con formale incarico e comunicazione all’INAIL (app. CIVA).

Dal 1 gennaio 2020 le tariffe da applicare per dette verifiche, in base all’articolo 36 della Legge 8/2020, sono quelle previste dal Tariffario ISPESL del 7 luglio 2005 e calcolate in relazione alla potenza installata dell’impianto in prova, ovvero alla potenza disponibile, riportata nella bolletta elettrica. Il Tariffario è nazionale ed obbligatorio.

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Categories DPR/462, Normative

La responsabilità delle Verifiche elettriche per il proprietario dell’impianto senza dipendenti

Quella che andremo ad approfondire oggi è una casistica alquanto particolare che ci è stata posta da un utente della nostra community: “Cosa accade e di chi è la responsabilità quando il proprietario dell’impianto non ha dipendenti e subappalta tutte le attività?

Abbiamo quindi sfruttato la richiesta per fare un approfondimento che potrebbe risultare comodo a molti.

Introduzione

Partiamo però dall’inizio: le attività di conduzione e di esercizio degli impianti elettrici nei luoghi di lavoro sono disciplinate dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. nonché dal DPR 462/01.

In particolare, quest’ultimo decreto regolamenta per legge le attività relative alla sicurezza da elettrocuzione degli impianti elettrici (e di terra) che obbliga oltre alla denuncia degli stessi impianti presso l’INAIL, anche alle verifiche periodiche da parte dell’ASL e/o Organismi Abilitati. 

Tali obblighi rientrano nelle responsabilità civili e penali del Datore di Lavoro che rappresenta la imprescindibile e univoca figura da individuare in via prioritaria.

Cosa accade quando il proprietario dell’impianto non ha dipendenti e subappalta ad un’unica impresa?

In presenza di una struttura o di un complesso (impianto elettrico e/o simili) il cui proprietario non ha dipendenti, ma si avvale formalmente, mediante contratto (ad es. contratto O&M), di un’unica impresa per la gestione e la conduzione di tutte le attività, lo stesso non può essere individuato quale Datore di Lavoro. Pertanto, tutto ricade nelle competenze del Datore di Lavoro dell’unica società appaltatrice.

Nel caso, tale condizione deve essere inoltre comunicata tramite i canali telematici all’INAIL, che mantiene il censimento degli stessi impianti.

Tuttavia, quando gli appalti sono parziali o saltuari, il proprietario assume in modo univoco la figura di Datore di Lavoro con tutti i compiti e responsabilità previsti dalle vigenti leggi di riferimento così come previsto dagli artt. 80 e 86 del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs 81/08 e smi).

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Nuova Guida CEI 64-56 su locali ad uso Medico

È stata pubblicata la nuova edizione della Guida CEI 64-56 riguardante la progettazione e realizzazione degli impianti elettrici negli edifici adibiti essenzialmente ad uso medico, quali ospedali, case di cura e locali medici inseriti in edifici destinati anche ad uso residenziale.