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Verifiche di sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica: normativa e obblighi

Gli impianti di illuminazione pubblica sono soggetti all’applicazione delle verifiche di sicurezza elettrica ai sensi del DPR 462/01 sia per l’attivazione e sia per il corretto esercizio in sicurezza.

Gli impianti di pubblica illuminazione si sviluppano in prevalenza all’esterno e sono fortemente sollecitati dalle condizioni atmosferiche e da parte dell’ambiente, con criticità oggettive che richiedono costante manutenzione e controlli periodici.

Cosa prevede il DPR 462/01?

Il decreto DPR 462/01 prevede che il Datore di Lavoro (DL) ha l’obbligo di denunciare e sottoporre a verifica periodica gli impianti di terra nei luoghi di lavoro. 

Con il termine luoghi di lavoro si intendono “i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro” (DLgs 81/08, art. 62, comma 1, lett. a).

Circa gli impianti di illuminazione pubblica comunali, “l’azienda o unità produttiva” è costituita dal Comune, area in cui gli stessi impianti risultano installati ed accessibili ai lavoratori durante l’ambito del proprio lavoro.

Pertanto ne consegue che il Comune, come già detto, ha l’obbligo, di denunciare e far verificare periodicamente gli impianti di illuminazione pubblica ubicati nel proprio territorio.

L’obbligo grava sulla persona fisica che, all’interno del Comune, è datore di lavoro D.Lgs 81/08, art. 2, comma 1, lett. B, anche alla luce di eventuali deleghe di funzioni.

In linea generale la figura viene individuata nel Sindaco e, in alcuni casi specifici e documentati, dall’assessore competente. Peraltro le figure tecniche che, all’interno del Comune, gestiscono gli impianti di illuminazione pubblica, ma non hanno il potere decisionale e di spesa per adempiere a quanto previsto dal DPR 462/01, hanno in ogni caso l’obbligo di segnalare al responsabile (DL) la necessità di rispettare quanto previsto dalle leggi e norme di riferimento.

La sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica a tutela dell’intera popolazione

È importante ricordare che, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, la normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro, ove applicabile, è prevista a tutela non solo dei lavoratori, ma di qualunque soggetto che possa legittimamente accedere al luogo di lavoro, e dunque, nel caso di specie, l’intera popolazione.

Ne consegue che in caso di infortunio per folgorazione di una persona qualsiasi, venuta a contatto con una parte dell’impianto, accidentalmente in tensione, ma normalmente non in tensione, dell’elemento lesivo saranno coinvolti anche i soggetti che avrebbero dovuto provvedere a far effettuare i dovuti controlli e verifiche di legge.

Denuncia e verifica della sicurezza dell’impianto di illuminazione pubblica

Ogni impianto di illuminazione pubblica che ha il proprio impianto di terra deve essere denunciato all’INAIL mediante la nuova applicazione informatica denominata “CIVA”. 

I vecchi impianti denunciati all’ASL e/o all’Ispesl (altri enti preposti), devono richiedere la nuova matricola all’INAIL sempre secondo la suddetta applicazione.

Le verifiche periodiche sono a titolo oneroso e rientrano nell’obbligo del Sindaco che affida i controlli agli Enti Preposti (ASL, Organismi Abilitati) con formale incarico e comunicazione all’INAIL (app. CIVA).

Dal 1 gennaio 2020 le tariffe da applicare per dette verifiche, in base all’articolo 36 della Legge 8/2020, sono quelle previste dal Tariffario ISPESL del 7 luglio 2005 e calcolate in relazione alla potenza installata dell’impianto in prova, ovvero alla potenza disponibile, riportata nella bolletta elettrica. Il Tariffario è nazionale ed obbligatorio.

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Il rifasamento in presenza di impianti fotovoltaici

Al fine di consentire al Servizio Elettrico Nazionale di veicolare sulla sua rete valori di corrente quanto più prossimi ai valori utili di corrente assorbiti dagli utilizzatori, l’ARERA con delibera 654/2015/R/eel ha fissato le regole relative al valore minimo del fattore di potenza “Cos ϕ”, corrispondente alla massima energia reattiva prelevabile dalla rete.

Tale delibera deve essere applicata per tutti gli impianti in media tensione e per gli impianti in bassa tensione con potenza disponibile > di 16,5 kW. Per il mancato rispetto dei valori del fattore di potenza stabiliti dalla delibera sono previsti corrispettivi penali nella bolletta elettrica. Tali indicazioni sono state integrate anche da vincoli e sanzioni più stringenti dalla deliberazione 232/2022/R/eel della stessa autorità.

Diversamente da quanto si possa pensare, la presenza di un impianto fotovoltaico, utile e necessario per il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico della rete, rende ancora più critiche le condizioni previste dall’authority.

Infatti, a parità di fabbisogno di energia elettrica (energia attiva e reattiva), la presenza del fotovoltaico (che fornisce solo componente attiva all’utenza) aumenta in percentuale l’assorbimento di energia reattiva dal distributore, con un fattore di potenza inferiore (rispetto ad un’analoga situazione impiantistica senza impianto fotovoltaico).

La MA.DE. Engineering Srl, con i suoi tecnici qualificati e l’impiego di strumentazioni sempre più aggiornate alle richieste di efficientamento strutturale, è all’avanguardia per la rilevazione dei dati previsti dall’ARERA, così da poter migliorare le condizioni di esercizio degli impianti fotovoltaici ed evitare di incorrere nelle sanzioni economiche previste per il mancato e adeguato rifasamento.

Dove le Norme richiedono l’interruttore differenziale di tipo B

Per la protezione contro i contatti indiretti, nei sistemi di alimentazione PV si devono installare differenziali di tipo B sul lato corrente alternata, qualora il convertitore non sia esente per costruzione dall’iniettare correnti continue di guasto a terra nell’impianto elettrico (cfr. CEI 64-8, art. 712.413.1.1.1.1). Se però esiste almeno una separazione tra il lato in corrente alternata e quello in continua, esso può non essere installato, sempre che ci sia una dichiarazione del costruttore dell’inverter riguardo all’impossibilità che esso possa far circolare corrente continua in caso di guasto a terra. 

Per i Sistemi di Trasferimento Statici (STS) e i Gruppi Statici di Continuità (UPS), nel caso il loro progetto preveda la possibilità di una corrente di guasto verso terra con componenti in corrente continua, deve essere precisato nelle istruzioni d’installazione che gli interruttori differenziali dell’edificio siano di tipo B, per gli UPS e gli STS trifase, e di tipo A, per quelli monofase (cfr. CEI EN 62040-1, art. 4.7.12 e CEI EN 62310-1, art. 4.1.10). Per ciò che riguarda la ricarica dei veicoli elettrici, nel caso di alimentazione trifase, si devono adottare misure di protezione sensibili alle correnti continue di guasto a terra, ad esempio dispositivi differenziali di tipo B (cfr. CEI 64-8 art. 722.531.1) (nota 6).

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La responsabilità delle Verifiche elettriche per il proprietario dell’impianto senza dipendenti

Quella che andremo ad approfondire oggi è una casistica alquanto particolare che ci è stata posta da un utente della nostra community: “Cosa accade e di chi è la responsabilità quando il proprietario dell’impianto non ha dipendenti e subappalta tutte le attività?

Abbiamo quindi sfruttato la richiesta per fare un approfondimento che potrebbe risultare comodo a molti.

Introduzione

Partiamo però dall’inizio: le attività di conduzione e di esercizio degli impianti elettrici nei luoghi di lavoro sono disciplinate dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. nonché dal DPR 462/01.

In particolare, quest’ultimo decreto regolamenta per legge le attività relative alla sicurezza da elettrocuzione degli impianti elettrici (e di terra) che obbliga oltre alla denuncia degli stessi impianti presso l’INAIL, anche alle verifiche periodiche da parte dell’ASL e/o Organismi Abilitati. 

Tali obblighi rientrano nelle responsabilità civili e penali del Datore di Lavoro che rappresenta la imprescindibile e univoca figura da individuare in via prioritaria.

Cosa accade quando il proprietario dell’impianto non ha dipendenti e subappalta ad un’unica impresa?

In presenza di una struttura o di un complesso (impianto elettrico e/o simili) il cui proprietario non ha dipendenti, ma si avvale formalmente, mediante contratto (ad es. contratto O&M), di un’unica impresa per la gestione e la conduzione di tutte le attività, lo stesso non può essere individuato quale Datore di Lavoro. Pertanto, tutto ricade nelle competenze del Datore di Lavoro dell’unica società appaltatrice.

Nel caso, tale condizione deve essere inoltre comunicata tramite i canali telematici all’INAIL, che mantiene il censimento degli stessi impianti.

Tuttavia, quando gli appalti sono parziali o saltuari, il proprietario assume in modo univoco la figura di Datore di Lavoro con tutti i compiti e responsabilità previsti dalle vigenti leggi di riferimento così come previsto dagli artt. 80 e 86 del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs 81/08 e smi).

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Cos’è un sistema di protezione generale

Un tema importante per la sicurezza ed il corretto esercizio degli impianti elettrici connessi in MT è il sistema di protezione generale. Come esperti di sicurezza elettrica, ci teniamo ad una corretta divulgazione su quelli che sono degli argomenti di interesse quotidiano e vogliamo fornirti informazioni importanti su questo sistema e sulle responsabilità e necessità di controllo e manutenzione.

Prima di farlo, però, partiamo dall’inizio dandone una prima ed indispensabile definizione.

Cosa si intende per SPG?

Il sistema di protezione generale (SPG) è un insieme di dispositivi elettrici e tecnologie di sicurezza che hanno lo scopo di proteggere le persone e le attrezzature in caso di guasti o anomali funzionamenti dell’impianto elettrico interno all’utente.
In accordo con la Norma tecnica CEI 0-16, esso è almeno costituito da:

  • relè di protezione, con relativa alimentazione, dotato delle soglie di massima corrente e guasto a terra (eventualmente direzionale);
  • trasformatori/trasduttori di corrente di fase e di terra (ed eventualmente trasformatori/trasduttori di tensione) con le relative connessioni al relè di protezione;
  • circuiti di apertura dell’interruttore generale.

Il sistema di protezione generale rappresenta un elemento fondamentale per garantire la sicurezza dell’impianto elettrico e prevenire potenziali danni alle persone e alle attrezzature. Infatti, in caso di guasti o problemi nell’impianto, il sistema nel suo complesso si attiva automaticamente per interrompere il flusso di corrente elettrica e prevenire il verificarsi di situazioni pericolose.

Il SPG deve comprendere un relé (protezione generale, PG) che realizzi:

  • protezione di massima corrente di fase almeno bipolare a tre soglie, una a tempo dipendente, le altre due a tempo indipendente definito;
  • protezione di massima corrente omopolare a due soglie, oppure (nei casi previsti dalla norma) protezione direzionale di terra a due soglie e massima corrente omopolare a una soglia.

Responsabilità, controllo e manutenzione dei sistemi di protezione

L’utente è responsabile del corretto funzionamento dei propri sistemi di protezione che devono essere opportunamente installati, mantenuti e controllati periodicamente. In particolare, in fase di attivazione e ogni 5 anni è necessario verificare mediante idonea cassetta prova relè (conforme a CEI 0-16) tutte le funzionalità delle protezioni, incluso il tempo di apertura degli interruttori.

Per questo motivo, è essenziale che il sistema di protezione generale sia progettato e installato da professionisti qualificati e specializzati nel settore delle verifiche e sicurezza elettrica. 

Solo così si potrà garantire un funzionamento efficace e affidabile del sistema, e una maggiore sicurezza per le persone e le attività, evitando disservizi al distributore in caso di guasti sulla rete interna dell’utente, con possibili sanzioni e/o rivalse da parte dello stesso.

Conclusioni

In conclusione, il sistema di protezione generale rappresenta uno degli elementi chiave per la sicurezza degli impianti elettrici connessi in MT e consente al distributore il corretto esercizio della rete pubblica di distribuzione.

Il nostro dipartimento di Misure e Verifiche Elettriche, tra le varie attività, si occupa di supportare le imprese e i proprietari di complessi industriali che necessitano di servizi di verifiche e sicurezza elettrica periodiche per garantire la protezione e la sicurezza delle proprie attività.

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Sicurezza dell’impianto elettrico nei condomini: la responsabilità dell’amministratore

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Cerchiamo di fare chiarezza su un argomento molto ostico su cui spesso ci richiedono informazioni i nostri clienti.  Come esperti di sicurezza elettrica, vogliamo fornirti informazioni importanti riguardo alla responsabilità dell’amministratore di condominio per l’impianto elettrico a servizio delle zone condominiali.

Che responsabilità ha l’amministratore di condominio sulla sicurezza dell’impianto elettrico?

Cerchiamo di dare innanzitutto una risposta abbastanza sintetica per chi volesse sapere esclusivamente qual è la responsabilità degli amministratori di condominio sulla necessità di dover ottemperare agli obblighi normativi in tema di sicurezza elettrica dei condomini.

In sintesi: l’Amministratore di condominio è responsabile della conduzione e l’esercizio dell’impianto elettrico a servizio delle zone condominiali.

Un altro tema importante, approfondendo il discorso, riguarda la realizzazione e manutenzione dell’impianto elettrico nei condomini.

Realizzazione e manutenzione dell’impianto elettrico nei condomini

L’impianto elettrico deve essere realizzato e poi manutenuto secondo le modalità e la periodicità delle Norme CEI 64-8 al fine di garantire il possesso della funzionalità e delle condizioni di sicurezza iniziali.

Tutti gli interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria devono essere effettuati da una ditta in possesso dei regolari requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla Legge DM 37/08.

Le attività di manutenzione ordinaria devono essere regolarmente documentate e rintracciabili, mentre gli interventi di manutenzione straordinaria richiedono la Dichiarazione di Conformità da parte della ditta installatrice.

Inoltre la legge 46/90 richiede l’adeguamento degli impianti elettrici, in generale realizzati prima del 13 marzo 1990, e l’inosservanza può comportare una responsabilità solidale amministrativa, civile e penale nei confronti dell’amministratore e dei proprietari.

 

Sicurezza elettrica impianto condominio

L’impianto di terra nei condomini: tra collegamenti e obblighi normativi

Il condominio deve possedere il proprio impianto di terra dove ogni condomino deve collegarsi per il proprio appartamento. Per tutto lo stabile l’impianto di terra deve essere unico per le unità immobiliari e le zone condominiali, nonché per l’impianto di terra dell’ascensore. 

Inoltre, gli uffici, negozi e simili presenti nel fabbricato, trattandosi di luoghi di lavoro con dipendenti, devono utilizzare lo stesso impianto disperdente del condominio ed effettuare a cura del titolare (Datore di Lavoro) la denuncia dell’impianto di terra all’INAIL e provvedere ai successivi adempimenti di legge.

Le verifiche di sicurezza dell’impianto elettrico nei condomini: obblighi di verifica ai sensi del DPR 462/01

Particolarmente rilevante risulta l’approfondimento sugli obblighi di verifica dell’impianto di terra dei condomini ai sensi del DPR 462/01.

Cercando di esaminarlo nel dettaglio, gli aspetti da considerare sono vari.

In presenza del portiere nel condominio, ovvero lavoratore dipendente, l’amministratore, ai sensi del DPR 462/01, deve effettuare la denuncia dell’impianto di terra all’INAIL e sottoporre a verifiche periodiche l’impianto da parte di un Organismo Abilitato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero per lo Sviluppo Economico). 

La periodicità è di 5 anni per i luoghi ordinari, mentre di 2 anni per i fabbricati soggetti a controllo dei Vigili del Fuoco e/o classificati a maggior rischio in caso di incendio (per esempio: autorimessa all’interno dello stabile, fabbricato con altezza di gronda oltre 24 m, caldaia centralizzata con potenza termica oltre 116 kW ecc..).

Circa la necessità di effettuare le verifiche ai sensi del DPR 462/01 nei condomini senza la presenza del portiere, ad oggi non esiste un’indicazione univoca e condivisa tra le varie istituzioni. Tuttavia secondo il parere dell’ex Ministero delle Attività Produttive (lettera MAP n. 10723 del 25/2/05) pur mancando in modo specifico un rapporto di lavoro dipendente, il condominio è configurabile come ambiente di lavoro dove vengono esercitate attività lavorative anche saltuarie, da parte di soggetti lavoratori legati a vario titolo al proprietario dell’impianto. In definitiva è prudente e cautelativo sottoporre a verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/01.

Inoltre la verifica ai sensi del suddetto DPR anche in assenza di portiere, viene richiesta specificamente da altri enti istituzionali preposti ad altre certificazioni di legge ad esempio come per il rinnovo CPI, tra vari casi.