La società rispetta i criteri di indipendenza ed opera come organismo di ispezione di tipo “A”, di terza parte, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Nel 2019 è stato difatti conseguito l’accreditamento presso Accredia come organismo di ispezione secondo lo schema previsto da tale norma. Inoltre, dal 2014 è stata avviata la start-up interna di un nuovo laboratorio di metrologia per la verifica di strumenti di misura elettrica e di contatori di energia ad impulsi.
Obiettivo aziendale, in fase di attuazione, è l’ottenimento del marchio di qualità ISO 9001 per l’intera struttura aziendale ed il riconoscimento del neo laboratorio da parte di Accredia anche per gli strumenti di misura elettrici. Nell’ambito dell’accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020, difatti, il laboratorio interno è già riconosciuto dal 2019 come organismo di ispezione per le verifiche su contatori fiscali di energia elettrica ed è in corso di abilitazione presso l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM).
La società è gestita da un Amministratore Unico supportato dal Comitato di controllo a garanzia della gestione dei criteri di indipendenza previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
Siamo una società nata nel 1995 e, con i nostri responsabili, vantiamo esperienza nel campo elettrotecnico sin dagli anni sessanta.
Le attività professionali sono conseguenza soprattutto delle esperienze nel campo dell’esercizio delle reti elettriche in alta e media tensione e delle verifiche degli impianti di terra, destinati sia alle industrie sia ad attività specifiche (sanità, istruzione, ferrovie, ecc.). Tale esperienza ci ha consentito di essere riconosciuti quali Organismo Abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle imprese e del Made in Italy) ad effettuare le verifiche di legge per la sicurezza degli impianti elettrici (Decreto M.A.P. del 23/12/02 e successivi rinnovi). In seguito abbiamo ampliato i campi della sicurezza elettrica, seguendo anche le esigenze dell’evoluzione normativa in materia.
Dipartimenti
Le nostre Best Practices:
Qualità del servizio
In conformità alla Direttiva 11 marzo 2002 dell’ex Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero delle imprese e del Made in Italy), operiamo con Sistema di Qualità Aziendale, coerente con le norme UNI EN ISO 9001, UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
L’obiettivo principale della società è quello di garantire un servizio di qualità con la piena soddisfazione del cliente e nel completo rispetto dei principio di imparzialità previsto dalle norme su citate, così come riportato nella Dichiarazione della Politica della Qualità del nostro amministratore unico.
Siamo particolarmente sensibili all’applicazione delle modalità tecniche definite nel Sistema Aziendale e attiviamo tutte le iniziative predisposte per il monitoraggio ed il controllo sistematico dei processi. In particolare effettuiamo controlli con periodicità definita, con lo scopo di accertare:
- il rispetto delle procedure operative del Manuale di Qualità Aziendale;
- il livello di affidabilità dei risultati delle verifiche;
- il rispetto del codice deontologico da parte del personale.
A garanzia di un servizio con un livello standard di qualità, sempre più rispondente alle esigenze del mercato:
- disponiamo di apparecchi e strumenti corredati di certificati di taratura;
- verifichiamo con periodicità l’efficienza della strumentazione;
- provvediamo con sistematicità alla formazione professionale del nostro personale;
- disponiamo di personale dipendente di provata professionalità nel settore elettrico.
Grazie alla gestione informatica dei dati, rispondente alle leggi sulla tutela dei dati sensibili, effettuiamo in modo automatico il monitoraggio delle varie verifiche e, dove previsto, siamo in grado di avvertire con tempestività l’approssimarsi della data di scadenza per la riverifica degli impianti secondo la legge vigente o secondo la norma di riferimento.
L’ineguagliabile esperienza di cui gode la MA.DE. e la cura ed attenzione al cliente, la rendono il partner perfetto per ogni tipo di azienda!
Ing. Luigi Minichini
Sono da tempo cliente della MA.DE. perché sa dare valore al cliente e presta attenzione ad ogni sua esigenza. Un’azienda con cui è davvero un immenso piacere lavorare.
Ing. Salvatore Ammirati
Ho conosciuto la MA.DE. attraverso il passaparola dei tecnici del settore. Dei veri professionisti! Impeccabili nel servizio e nell'assistenza.
Ing. Germano di Ruzza
Se dovessi descrivere brevemente perché scelgo la MA.DE. direi indubbiamente per la certezza delle competenze tecniche, costantemente aggiornate, e per la professionalità con cui sanno gestire ogni situazione
Ing. Sergio Rositani
Analisi
Sopralluogo
Verifiche
Rapporto
Notizie del settore in cui operiamo:
Risposte alle domande frequenti
Organismo DPR 462/01 (DOA):
Chi ha l’obbligo della verifica periodica?
Il Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08) nel richiamare il DPR 462/01 (dall’art. 80 all’art. 86) stabilisce che la verifica periodica venga richiesta dal datore di lavoro delle aziende con almeno un lavoratore subordinato, che provvederà a contattare Organismi di Ispezione privati o pubblici (ASL/ARPA).
Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.
Quali sono gli impianti da verificare?
Il DPR 462/01 obbliga il datore di lavoro a richiedere la verifica periodica di:
– installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (area I);
– impianti di terra in bassa ed in alta tensione (aree II e III);
– impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (area IV).
Con che periodicità si devono effettuare le verifiche?
Le verifiche periodiche devono rispettare la seguente frequenza:
– ogni due anni per gli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, nonché per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione;
– ogni cinque anni per tutti gli altri casi.
Gli impianti elettrici nei luoghi di lavoro con pericolo di esplosione devono essere verificati ogni due anni solo a valle dell’omologazione effettuata dagli enti competenti (Asl).
Se il Datore di Lavoro non ottempera alle verifiche periodiche in cosa incorre?
L’autorità di pubblica vigilanza, come Inail, Asl, Nas, Ispettorato del lavoro, ecc…, in fase di controllo possono richiedere l’esibizione dei verbali delle verifiche di legge.
Le conseguenze a cui può andare incontro il datore di lavoro, in caso di mancata verifica, sono:
– responsabilità civili e penali in caso di infortunio e mancata verifica;
– sanzioni penali, in caso di controllo da parte delle autorità di pubblica vigilanza.
A chi si può rivolgere il Datore di Lavoro per le verifiche periodiche?
Le verifiche di legge previste dal DPR 462/01 possono essere effettuate dall’Asl/Arpa o da un Organismo Abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle imprese e del Made in Italy). Conseguentemente non sono valide, a tale fine, le verifiche effettuate da professionisti o da imprese installatrici.
Chi sono gli Organismi Abilitati per le verifiche periodiche?
Il DPR 462/01 individua accanto agli enti statali Asl/Arpa, la figura deli Organismi Abilitati. Questi ultimi sono società di natura privata che a seguito dell’accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO 17020 sono abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle imprese e del Made in Italy) come Organismi di Ispezione di tipo A (di terza parte) per le verifiche periodiche e straordinarie perviste dal DPR 462/01.
Un Organismo Abilitato o un suo dipendente o collaboratore può effettuare attività di progettazione, installazione o manutenzione di impianti elettrici?
La Appendice A della norma UNI CEI EN ISO 17020 stabilisce che “il personale responsabile dell’effettuazione dell’ispezione non deve essere il progettista, il costruttore, il fornitore, l’installatore, l’acquirente, il proprietario, l’utilizzatore o il manutentore degli oggetti sottoposti ad ispezione”.
Un chiarimento del Ministero ha specificato che l’ispettore di tali impianti non solo non può essere una delle figure precedentemente elencate per l’impianto oggetto di verifica ma neanche concorrente di essi.
In pratica ha specificato che l’ispettore non può essere né progettista di impianti elettrici, né installatore, né consulente in materia di impianti elettrici né rivenditore o produttore di materiali elettrici.
Misure e verifiche elettriche (MVE):
Quali prove si devono effettuare per la connessione alla rete del mio impianto di produzione energia?
Per connettere un impianto alla rete di distribuzione elettrica è necessario rivolgersi ad un fornitore o direttamente ad e-distribuzione. In aggiunta alle informazioni generali sul titolare della fornitura saranno richiesti anche documenti tecnici che attestino la coerenza dell’impianto alla regola tecnica di connessione vigente. Tali documenti si differenziano a seconda del livello di tensione della connessione ed in saranno sicuramente necessari:
- documento di prova del sistema di protezioni di interfaccia (SPI) in coerenza con la Norma di riferimento (CEI 0-21 per bt o CEI 0-16 per MT) con report di prova non modificabile da allegare su richiesta del distributore;
- per gli impianti in MT, documento di prova del sistema di protezioni generale (SPG) in coerenza con la Norma CEI 0-16 con report di prova non modificabile da allegare su richiesta del distributore;
- per gli impianti in MT, documento di prova della rigidità dielettrica della linea in cavo MT di connessione al distributore secondo la Norma CEI 11-17;
- dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico che si va a connettere e per gli impianti MT anche dell’impianto di terra con indicazione del valore della resistenza di terra.
Con che periodicità si devono effettuare le verifiche dei sistemi di protezione di interfaccia? E per le verifiche della protezione generale?
Il titolare dell’impianto di produzione connesso alla rete pubblica in BT o MT ha l’obbligo di far verificare in campo il sistema di protezione di interfaccia (SPI) (interno o esterno agli inverter), con cassetta di prova relè certificata. La verifica e taratura in campo devono essere eseguite nella fase di connessione, e successivamente con cadenza periodica (5 anni) e in caso di sostituzione/modifica del SPI.
Queste attività sono obbligatorie, in quanto attività regolate dalla delibera AEEGSI 786/2016, CEI 0-21 e
CEI 0-16, DM n.37/08 e dal D.Lgs. n.81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro); queste attività permettono di mantenere in efficienza il SPI, nel rispetto dei principi generali di sicurezza e in rispondenza alle prescrizioni del distributore di energia elettrica.
Inoltre la mancata esecuzione e comunicazione della verifica porta alla sospensione delle convenzioni (incentivi) in essere con il GSE fino alla regolarizzazione della verifica.
La verifica periodica per impianti connessi in MT si estende anche alla protezione generale per gli impianti che sono entrati in esercizio dopo l’entrata in vigore della Variante 2 del 2016 alla Norma CEI 0-16 III ed.
Chi può effettuare le verifiche periodiche richieste dalle regole tecniche di connessione CEI 0-21 e CEI 0-16?
Le Norme tecniche di riferimento individuano i requisiti degli apparati provarelè da utilizzare per le prove in campo secondo le modalità specificate negli allegati alla Norma. In particolare tali apparati devono produrre un report non modificabile che attesti il buon esito delle prove da allegare alla documentazione da predisporre alla richiesta di connessione o alla pratica di verifica periodica.
La Norma CEI 0-21 richiede inoltre che l’operatore che effettua la prova e che compila e firma l’allegato al regolamento di esercizio rispetti i requisiti previsti dalla deliberazione 646/2015/R/eel, Allegato A ovvero:
- responsabile tecnico da almeno cinque anni di imprese installatrici abilitate ai sensi dell’art. 3 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto stesso;
- professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, e che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico elettrico;
- responsabile dell’ufficio tecnico interno dell’impresa non installatrice, in cui la cabina è installata, se in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto stesso.
In riferimento agli impianti MT, ovvero nell’ambito della Norma CEI 0-16, tali requisiti sono richiesti solo per chi compila e firma l’allegato al regolamento di esercizio.
Sono un cliente con impianto passivo connesso in MT: quali sono gli obblighi di verifica della protezione generale che devo rispettare?
Per gli impianti passivi connessi dopo l’entrata in vigore della Variante 2 del 2016 alla Norma CEI 0-16 III ed. ovvero per le nuove connessioni, sono richieste tutte le verifiche funzionali in campo previste dalla norma tecnica da effettuarsi con dispositivo provarelè idoneo (in fase di connessione e con periodicità quinquennale).
Annualmente è inoltre richiesta la manutenzione ordinaria che prevede almeno il controllo dell’effettivo funzionamento della protezione e dei parametri inseriti (e già comunicati al distributore).
Per gli impianti passivi entrati in esercizio prima dell’entrata in vigore della Variante 2 del 2016 alla Norma CEI 0-16 III ed. è necessario attenersi alla Norme CEI 78-17 inerente alla manutenzione delle cabine elettriche di trasformazione MT/bt. Tuttavia, nel caso di impianti adeguati alla CEI 0-16, per evitare eventuali contenziosi con il distributore in caso di guasto sulla rete MT è consigliabile attenersi alle stesse prove e periodicità dettate dalla Norma CEI 0-16 in vigore per comprovare la funzionalità del SPG.