Categories DPR/462, Normative

Verifiche di sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica: normativa e obblighi

Gli impianti di illuminazione pubblica sono soggetti all’applicazione delle verifiche di sicurezza elettrica ai sensi del DPR 462/01 sia per l’attivazione e sia per il corretto esercizio in sicurezza.

Gli impianti di pubblica illuminazione si sviluppano in prevalenza all’esterno e sono fortemente sollecitati dalle condizioni atmosferiche e da parte dell’ambiente, con criticità oggettive che richiedono costante manutenzione e controlli periodici.

Cosa prevede il DPR 462/01?

Il decreto DPR 462/01 prevede che il Datore di Lavoro (DL) ha l’obbligo di denunciare e sottoporre a verifica periodica gli impianti di terra nei luoghi di lavoro. 

Con il termine luoghi di lavoro si intendono “i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro” (DLgs 81/08, art. 62, comma 1, lett. a).

Circa gli impianti di illuminazione pubblica comunali, “l’azienda o unità produttiva” è costituita dal Comune, area in cui gli stessi impianti risultano installati ed accessibili ai lavoratori durante l’ambito del proprio lavoro.

Pertanto ne consegue che il Comune, come già detto, ha l’obbligo, di denunciare e far verificare periodicamente gli impianti di illuminazione pubblica ubicati nel proprio territorio.

L’obbligo grava sulla persona fisica che, all’interno del Comune, è datore di lavoro D.Lgs 81/08, art. 2, comma 1, lett. B, anche alla luce di eventuali deleghe di funzioni.

In linea generale la figura viene individuata nel Sindaco e, in alcuni casi specifici e documentati, dall’assessore competente. Peraltro le figure tecniche che, all’interno del Comune, gestiscono gli impianti di illuminazione pubblica, ma non hanno il potere decisionale e di spesa per adempiere a quanto previsto dal DPR 462/01, hanno in ogni caso l’obbligo di segnalare al responsabile (DL) la necessità di rispettare quanto previsto dalle leggi e norme di riferimento.

La sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica a tutela dell’intera popolazione

È importante ricordare che, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, la normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro, ove applicabile, è prevista a tutela non solo dei lavoratori, ma di qualunque soggetto che possa legittimamente accedere al luogo di lavoro, e dunque, nel caso di specie, l’intera popolazione.

Ne consegue che in caso di infortunio per folgorazione di una persona qualsiasi, venuta a contatto con una parte dell’impianto, accidentalmente in tensione, ma normalmente non in tensione, dell’elemento lesivo saranno coinvolti anche i soggetti che avrebbero dovuto provvedere a far effettuare i dovuti controlli e verifiche di legge.

Denuncia e verifica della sicurezza dell’impianto di illuminazione pubblica

Ogni impianto di illuminazione pubblica che ha il proprio impianto di terra deve essere denunciato all’INAIL mediante la nuova applicazione informatica denominata “CIVA”. 

I vecchi impianti denunciati all’ASL e/o all’Ispesl (altri enti preposti), devono richiedere la nuova matricola all’INAIL sempre secondo la suddetta applicazione.

Le verifiche periodiche sono a titolo oneroso e rientrano nell’obbligo del Sindaco che affida i controlli agli Enti Preposti (ASL, Organismi Abilitati) con formale incarico e comunicazione all’INAIL (app. CIVA).

Dal 1 gennaio 2020 le tariffe da applicare per dette verifiche, in base all’articolo 36 della Legge 8/2020, sono quelle previste dal Tariffario ISPESL del 7 luglio 2005 e calcolate in relazione alla potenza installata dell’impianto in prova, ovvero alla potenza disponibile, riportata nella bolletta elettrica. Il Tariffario è nazionale ed obbligatorio.

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Categories MVE

Il rifasamento in presenza di impianti fotovoltaici

Al fine di consentire al Servizio Elettrico Nazionale di veicolare sulla sua rete valori di corrente quanto più prossimi ai valori utili di corrente assorbiti dagli utilizzatori, l’ARERA con delibera 654/2015/R/eel ha fissato le regole relative al valore minimo del fattore di potenza “Cos ϕ”, corrispondente alla massima energia reattiva prelevabile dalla rete.

Tale delibera deve essere applicata per tutti gli impianti in media tensione e per gli impianti in bassa tensione con potenza disponibile > di 16,5 kW. Per il mancato rispetto dei valori del fattore di potenza stabiliti dalla delibera sono previsti corrispettivi penali nella bolletta elettrica. Tali indicazioni sono state integrate anche da vincoli e sanzioni più stringenti dalla deliberazione 232/2022/R/eel della stessa autorità.

Diversamente da quanto si possa pensare, la presenza di un impianto fotovoltaico, utile e necessario per il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico della rete, rende ancora più critiche le condizioni previste dall’authority.

Infatti, a parità di fabbisogno di energia elettrica (energia attiva e reattiva), la presenza del fotovoltaico (che fornisce solo componente attiva all’utenza) aumenta in percentuale l’assorbimento di energia reattiva dal distributore, con un fattore di potenza inferiore (rispetto ad un’analoga situazione impiantistica senza impianto fotovoltaico).

La MA.DE. Engineering Srl, con i suoi tecnici qualificati e l’impiego di strumentazioni sempre più aggiornate alle richieste di efficientamento strutturale, è all’avanguardia per la rilevazione dei dati previsti dall’ARERA, così da poter migliorare le condizioni di esercizio degli impianti fotovoltaici ed evitare di incorrere nelle sanzioni economiche previste per il mancato e adeguato rifasamento.

Dove le Norme richiedono l’interruttore differenziale di tipo B

Per la protezione contro i contatti indiretti, nei sistemi di alimentazione PV si devono installare differenziali di tipo B sul lato corrente alternata, qualora il convertitore non sia esente per costruzione dall’iniettare correnti continue di guasto a terra nell’impianto elettrico (cfr. CEI 64-8, art. 712.413.1.1.1.1). Se però esiste almeno una separazione tra il lato in corrente alternata e quello in continua, esso può non essere installato, sempre che ci sia una dichiarazione del costruttore dell’inverter riguardo all’impossibilità che esso possa far circolare corrente continua in caso di guasto a terra. 

Per i Sistemi di Trasferimento Statici (STS) e i Gruppi Statici di Continuità (UPS), nel caso il loro progetto preveda la possibilità di una corrente di guasto verso terra con componenti in corrente continua, deve essere precisato nelle istruzioni d’installazione che gli interruttori differenziali dell’edificio siano di tipo B, per gli UPS e gli STS trifase, e di tipo A, per quelli monofase (cfr. CEI EN 62040-1, art. 4.7.12 e CEI EN 62310-1, art. 4.1.10). Per ciò che riguarda la ricarica dei veicoli elettrici, nel caso di alimentazione trifase, si devono adottare misure di protezione sensibili alle correnti continue di guasto a terra, ad esempio dispositivi differenziali di tipo B (cfr. CEI 64-8 art. 722.531.1) (nota 6).

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Categories DPR/462, Normative

La responsabilità delle Verifiche elettriche per il proprietario dell’impianto senza dipendenti

Quella che andremo ad approfondire oggi è una casistica alquanto particolare che ci è stata posta da un utente della nostra community: “Cosa accade e di chi è la responsabilità quando il proprietario dell’impianto non ha dipendenti e subappalta tutte le attività?

Abbiamo quindi sfruttato la richiesta per fare un approfondimento che potrebbe risultare comodo a molti.

Introduzione

Partiamo però dall’inizio: le attività di conduzione e di esercizio degli impianti elettrici nei luoghi di lavoro sono disciplinate dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. nonché dal DPR 462/01.

In particolare, quest’ultimo decreto regolamenta per legge le attività relative alla sicurezza da elettrocuzione degli impianti elettrici (e di terra) che obbliga oltre alla denuncia degli stessi impianti presso l’INAIL, anche alle verifiche periodiche da parte dell’ASL e/o Organismi Abilitati. 

Tali obblighi rientrano nelle responsabilità civili e penali del Datore di Lavoro che rappresenta la imprescindibile e univoca figura da individuare in via prioritaria.

Cosa accade quando il proprietario dell’impianto non ha dipendenti e subappalta ad un’unica impresa?

In presenza di una struttura o di un complesso (impianto elettrico e/o simili) il cui proprietario non ha dipendenti, ma si avvale formalmente, mediante contratto (ad es. contratto O&M), di un’unica impresa per la gestione e la conduzione di tutte le attività, lo stesso non può essere individuato quale Datore di Lavoro. Pertanto, tutto ricade nelle competenze del Datore di Lavoro dell’unica società appaltatrice.

Nel caso, tale condizione deve essere inoltre comunicata tramite i canali telematici all’INAIL, che mantiene il censimento degli stessi impianti.

Tuttavia, quando gli appalti sono parziali o saltuari, il proprietario assume in modo univoco la figura di Datore di Lavoro con tutti i compiti e responsabilità previsti dalle vigenti leggi di riferimento così come previsto dagli artt. 80 e 86 del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs 81/08 e smi).

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Categories Normative

Nuova Guida CEI 64-56 su locali ad uso Medico

È stata pubblicata la nuova edizione della Guida CEI 64-56 riguardante la progettazione e realizzazione degli impianti elettrici negli edifici adibiti essenzialmente ad uso medico, quali ospedali, case di cura e locali medici inseriti in edifici destinati anche ad uso residenziale.

Categories DPR/462, Normative

Nuova Guida CEI 0-14

E’ in inchiesta pubblica il progetto C.1264 “DPR 22 ottobre 2001, n. 462. Guida all’applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”.